Senato della Repubblica: Ruolo e Funzioni

Il Senato della Repubblica Italiana in base alla nostra Costituzione ed alle modifiche introdotte dalle leggi costituzionali del 9 febbraio del 1963 e del 27 dicembre del 1963, viene eletto a suffragio universale diretto dagli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, ha durata di cinque anni e gode di perfetta parità rispetto alla Camera (bicameralismo puro) sia per ciò che riguarda il procedimento di formazione di qualsiasi tipo di legge sia per quanto riguarda la votazione della fiducia al Governo. I Governi per la loro esposizione programmatica devono dare la precedenza alternativamente alla Camera dei Deputati ed al Senato e la sfiducia votata da quest’ultimo determina le immediate dimissioni del Gabinetto in qualsiasi momento. Le funzioni istituzionali del Senato, portate avanti di concerto con la Camera si esplicano nel controllo politico del Governo e nella funzione legislativa.

Funzione Legislativa del Senato

Come stabilito dalla Costituzione, tale funzione determina l’introduzione di nuove leggi nel nostro ordinamento giuridico, ma deve essere esercitata contemporaneamente dalle due Camere, ovvero un disegno di legge per diventare legge deve ottenere l’approvazione di Camera e Senato per il medesimo testo. Sono previste leggi costituzionali e leggi ordinarie. Le prime modificano o integrano la Costituzione, lasciandone invariati gli articoli, le seconde regolano la normale attività dei cittadini ed il vivere civile. Naturalmente questi due tipi di leggi differiscono fra loro per importanza ed iter formativo. Parlamentari, Governo e popolo (con la firma di minimo cinquantamila elettori) in base alla Costituzione hanno la facoltà di presentare delle iniziative legislative, definite disegni di legge.

Il Presidente del Senato annuncia all’Assemblea la presentazione di un disegno di legge il cui testo viene distribuito in breve tempo ed assegnato alla Commissione competente per argomento. Nel momento in cui il disegno di legge viene approvato, l’ufficio preposto redige il testo di legge da sottoporre al Presidente del Senato per la firma e viene poi passato alla Camera. Se, invece, il testo è stato già approvato dalla Camera, ed in Senato non ci sono state modifiche, dopo la firma del Presidente del Senato la legge passa direttamente al Presidente della Repubblica per la promulgazione e poi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

I disegni di legge costituzionali devono essere esaminati da apposita Commissione parlamentare e le leggi costituzionali devono essere adottate dai due rami del Parlamento con due deliberazioni in un arco temporale non inferiore a tre mesi. Le leggi costituzionali in seconda votazione devono essere approvate dalla maggioranza assoluta da entrambe le Camere; se non ciò non avviene la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale senza essere promulgata e su richiesta di una Camera, di più di cinquecentomila elettori o cinque consiglieri regionali, entro i tre mesi, essa è sottoposta a referendum. Se in seconda votazione la legge ottiene la maggioranza delle due Camere, viene promulgata direttamente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Funzione di Indirizzo Politico

In base alla Costituzione Italiana il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Ognuna di esse ha la facoltà di accordare o togliere la fiducia mediante motivazione votata con appello nominale. Il ruolo del Parlamento si esplica attraverso l’approvazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Funzione di Controllo Politico

I senatori hanno la facoltà di controllare l’attività del Governo mediante interrogazioni ed interpellanze. Nelle prime viene richiesto al Ministro informazioni riguardo i provvedimenti adottati o da adottare riguardo una determinata situazione, mentre con le interpellanze vengono chieste al Governo le spiegazioni relative ad una specifica condotta su questioni di particolare importanza. Le funzioni di controllo politico possono essere espletate dal Senato anche grazie ad inchieste su materie di interesse, mediante le apposite Commissioni competenti che hanno funzione di autorità giudiziaria. Esse raccolgono documenti, atti ed informazioni al fine di istituire indagini conoscitive al termine delle quali viene redatto ed approvato un documento conclusivo.

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