Nel sistema politico italiano, il presidente della Repubblica ne è la figura più importante. Nella sua figura si racchiude l’immagine della Repubblica stessa ed egli la rappresenta in ambito nazionale ed internazionale, così come previsto dalla Costituzione Italiana. Il Parlamento lo elegge in seduta comune assieme ai rappresentanti delle Regioni, come previsto all’art. 83, tramite scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Se non si raggiunge la maggioranza, alla seconda votazione sarà bastante una maggioranza assoluta. Si occupa della convocazione della seduta il presidente della Camera e ciò deve avvenire trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale. Nel caso di dimissioni, o morte oppure impedimento, i termini si riducono a quindici giorni. Nel caso in cui le camere siano state sciolte, o manchi un trimestre alla loro decadenza, invece, l’elezione del Presidente deve assolutamente avvenire entro il quindicesimo giorno dalla riunione delle camere subentranti.
Il momento da cui il presidente assume le sue responsabilità è il giuramento davanti al Parlamento in seduta comune, privo dei suo delegati regionali, che sono in un numero massimo di 58 elementi. Da quella data partono i sette anni del suo mandato. Questo lungo periodo è pensato per oltreppasare quello delle camere e di fatto lo svincola da legami dall’organo che lo aveva eletto e lo fa diventare elemento legante tra il parlamento uscente e quello entrante. Di fatto non ci sono limiti nella rielezione del presidente, non esiste un veto sul numero dei mandati di elezioni. Si è verificato un caso di doppia elezione consecutiva in tempi piuttosto recenti (presidente Napolitano).
Pur tuttavia sette anni sono un periodo molto lungo in cui potrebbero subentrare dei motivi di interruzione tra i quali si annoverano: la morte, le dimissioni volantarie, l’impedimento, le destituzione a seguito di stato di accusa, la decadenza in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità. Invece esiste un caso di prolungamento del suo mandato e dei suoi poteri che si verifica quando le camere siano in quel momento sciolte oppure manchino solo tre mesi perchè ciò accada.
La seconda carica dello Stato, ovvero i presidente del Senato, deve subentrargli in qualità di supplente, quando si vengano a determinare delle cause di impedimento transitorie. Dei motivi di salute, oppure momentanei viaggi all’estero sono i motivi più comuni perchè ci sia questa supplenza momentanea. Una volta terminato il proprio ruolo, gli ex presidenti della Repubblica vengono insigniti della carica di presidenti emeriti e salvo loro espressa rinuncia, diventano automaticamente senatori a vita, come previsto dall’art. 59 della Costituzione
Alcune delle funzioni del presidente, in quanto rappresentante dell’unità nazionale e come Capo di Stato, prevedono l’accreditamento nella ricezione dei funzionari diplomatici, la ratifica dei trattati internazionali, la dichiarazione dello stato di guerra preventivamente deciso dalle Camere, lo scioglimento, la convocazione, la comunicazione con le stesse, la promulgazione delle leggi, la richiesta per le nuove deliberazione, la nomina del presidente del Consiglio, dei Ministri, su proposta di quest’ultimo
Le responsablità del presidente
Il presidente è responsabile per gli atti di alto tradimento e per attentato alla costituzione, così come previsto dall art. 90 della Costituzione. E’ lo stesso Parlamento che può intervenire contro la sua condotta, riunendosi in seduta comune e ciò è accaduto contro il presidente Cossiga (1991) ed il presidente Napolitano (2014), senza nessun procedimento a carico. Al pari di ogni altro cittadino, invece, il presidente per altri possibili reati può e deve essere trattato come qualsiasi altra persona. A livello di sicurezza, ed anche rappresentativo, il presidente viene scortato e gode dell’auslio anche presso la propria residenza, di un corpo scelto dei Carabinieri, i Corazzieri, i cui membri vi confluiscono in base all’altezza ed alla stazza fisica, nonchè a qualità di indubbia moralità.